Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio disciplina l’alienazione e gli altri modi di trasmissione dei beni culturali al capo IV, sezione I della parte II, distinguendo tra beni appartenenti ad enti pubblici o ad essi assimilati, e beni appartenenti a privati.

Al di fuori delle categorie di beni culturali appartenenti al demanio culturale per le quali la Norma prevede l’inalienabilità (art. 54), per gli altri beni di proprietà pubblica,  (es. Regioni, Province, Comuni, etc.) o di persone giuridiche private senza scopo di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, il Codice prevede alienabilità sottoposta ad autorizzazione da parte del Ministero (artt. 55, 56 e 57).
L’autorizzazione ad alienare viene rilasciata solo per i beni sui quali insiste un provvedimento dichiarativo di tutela (art. 10, comma 3 e art. 13) o per i quali sia già intervenuta la verifica di interesse culturale ai sensi dell’art. 12 con esito positivo. In tale caso, dopo l’emanazione del provvedimento di tutela, l’Ente proprietario può chiedere autorizzazione ad alienare il bene, corredando l’istanza con la documentazione di cui all’art. 55, comma 2, ovvero:

  • destinazione d’uso in atto
  • programma delle misure necessarie ad assicurare la conservazione del Bene
  • obiettivi di valorizzazione da perseguire con l’alienazione e modalità e tempi previsti per il conseguimento
  • destinazione d’uso prevista
  • modalità di fruizione pubblica del Bene

Il provvedimento autorizzativo è di competenza della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale, che provvede al rilascio dell’autorizzazione, previo parere della Soprintendenza competente.
Il provvedimento detta prescrizioni sulle misure conservative, stabilisce condizioni di fruizione pubblica in relazione alle precedenti destinazioni d’uso, valuta la congruità delle modalità e tempi previsti per il conseguimento degli obiettivi di valorizzazione (art. 55, comma 3), garantendo pertanto le condizioni per la conservazione e la corretta valorizzazione del bene e la conservazione del pubblico godimento del bene in essere al momento dell’alienazione.
L’autorizzazione non può essere rilasciata qualora la destinazione d’uso proposta sia suscettibile di arrecare pregiudizio alla conservazione e fruizione pubblica del bene o comunque risulti non compatibile con il carattere storico e artistico del bene stesso (art. 55, comma 3-bis).

Il provvedimento di dichiarazione di interesse culturale per i beni appartenenti a soggetti privati (persone fisiche o persone giuridiche private con finalità di lucro) sottopone gli stessi agli obblighi imposti dalla Norma, tra cui quello di dover denunciare il trasferimento, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, della proprietà o la detenzione del bene (art. 59), entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell’atto, alla Soprintendenza territorialmente competente (art. 59, comma 3). 

La denuncia è effettuata (art. 59, comma 2):

  • dall’alienante o il cedente la detenzione, in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito o di trasferimento della detenzione;
  • dall’acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell’ambito di procedure di vendita forzata o fallimentare ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti di un contratto di alienazione non concluso;
  • dall’erede o dal legatario, in caso di successione a causa di morte. Per l’erede, il termine decorre dall’accettazione dell’eredità o dalla presentazione della dichiarazione ai competenti uffici tributari; per il legatario, il termine decorre dalla comunicazione notarile prevista dall’articolo 623 del codice civile, salva rinuncia ai sensi delle disposizioni del codice civile.

La denuncia contiene obbligatoriamente i seguenti dati, in assenza o in parziale comunicazione dei quali la denuncia si considera non avvenuta

  • dati identificativi delle parti e la sottoscrizione delle medesime o dei loro rappresentanti legali;
  • dati identificativi dei beni;
  • indicazione del luogo ove si trovano i beni;
  • indicazione della natura e delle condizioni dell’atto di trasferimento;
  • indicazione del domicilio in Italia delle parti ai fini delle eventuali comunicazioni previste dal Titolo I-Tutela del Codice.

La denuncia del trasferimento di proprietà è atto dovuto al Ministero con la finalità di:

  • esercitare, ove previsto, il diritto di prelazione in favore dell’incremento del patrimonio culturale pubblico;
  • mantenere aggiornati i dati identificativi di proprietà al fine dell’ottemperanza degli obblighi conservativi di cui all’art. 30 del Codice.

Il trasferimento di proprietà può avvenire:

  • A titolo non Oneroso, non soggetto all’esercizio della Prelazione (successione, donazione, lascito, divisione testamentaria, fusione o scissione di proprietà).
  • A titolo Oneroso, soggetto all’esercizio della Prelazione (alienazione dietro pagamento di prezzo o corrispettivo diverso dal denaro, permuta, dazione in pagamento).

l Ministero, la regione o gli altri enti pubblici territoriali interessati, hanno facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso, al medesimo prezzo stabilito nell’atto di alienazione o medesimo valore attribuito nell’atto di conferimento (art. 60, c.1)
Il Soprintendente, ricevuta la denuncia di un atto di vendita soggetto a prelazione, ne informa la Regione e per il suo tramite gli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito si trova il bene (art. 62, c. 1) affinché possano formulare al Ministero, entro venti giorni, l’eventuale proposta motivata di prelazione (art. 62, c. 2).
Complessivamente il diritto di prelazione può essere esercitato entro sessanta giorni dalla ricezione della denuncia prevista dall’art. 59 (art. 61, c. 1), ovvero entro centottanta giorni se è presentata tardivamente o risulti incompleta (art. 61, c. 2). I termini decorrono dal momento in cui il Ministero ha ricevuto denuncia o ha comunque acquisito tutti gli elementi costitutivi della stessa (art. 59, comma 4).
Allo scadere dei termini previsti dalla norma, il bene culturale può essere preso in consegna dal nuovo proprietario.

Il Codice stabilisce come violazioni in materia di alienazione (art. 173), sanzionate con reclusione di un anno e multa da euro 1.549,50 a euro 77.469,00:

  • L’alienazione dei beni di cui agli artt.55 e 56 senza la prescritta autorizzazione;
  • La mancata presentazione, entro 30 giorni, della denuncia di trasferimento della proprietà o della detenzione;
  • La consegna di immobile soggetto a diritto di prelazione nei tempi previsti per esercitare tale diritto.

Il Codice definisce altresì come violazioni in atti giuridici (art. 164), i trasferimenti di proprietà dei beni culturali a titolo oneroso e gratuito compiuti senza l’osservanza delle condizioni prescritte dal Codice stesso, che pertanto sono atti nulli, mantenendosi salva la facoltà del Ministero di esercitare il diritto di prelazione.

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Responsabile: Diana Vecchio