FAQ – raccolta domande e risposte più comuni
BENI IMMOBILI TUTELATI E PAESAGGIO
Come posso fare per prendere un appuntamento con un funzionario?
E’ possibile prendere un appuntamento rivolgendo la richiesta direttamente al funzionario tramite mail ai contatti. È indispensabile fornire nella mail indicazioni chiare sulla localizzazione del bene (Comune), una sintetica descrizione della tipologia di intervento e un recapito telefonico. Per le pratiche paesaggistiche la Soprintendenza riceve solo in seguito all’attivazione della procedura presso l’ente competente o subdelegato o in seguito a richiesta da parte dell’ente.
Come posso fare per conoscere lo stato di una pratica?
Per le pratiche di competenza diretta della Soprintendenza le tempistiche e i termini dei procedimenti di tutela sono quelli stabiliti dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.lgs 42/2004). Per le pratiche autorizzative ex art. 21 la tempistica prevista è di 120 giorni. Per le pratiche autorizzative paesaggistiche è necessario rivolgersi, per prima cosa, all’ente competente ossia la Regione o l’ente subdelegato.
A chi mi devo rivolgere per avere un numero di protocollo o per verificare se una mia pratica è stata correttamente ricevuta dalla Soprintendenza?
Per avere notizie sulla ricezione dei messaggi, le ricevute delle PEC, i numeri di protocollo, ci si deve rivolgere all’ufficio protocollo e collaboratori
Come posso conoscere il funzionario competente nel mio Comune?
L’elenco, suddiviso per aree funzionali, ricercabile per funzionario o Comune, è consultabile ai seguenti link:
Provincia di BERGAMO – Provincia di BRESCIA
Come fare per redigere e presentare un’istanza di autorizzazione ex art. 21?
Per presentare una richiesta di autorizzazione per interventi su beni tutelati è necessario compilare il modulo apposito, scaricabile al seguente link Modulo art. 21 Interventi conservativi volontari, apporre la marca da bollo digitale o annullata, corredare la richiesta di tutti gli allegati necessari alla comprensione della pratica e inviare l’istanza via PEC alla Soprintendenza.
Chi può redigere un progetto di restauro su un bene tutelato?
Per i lavori concernenti i beni culturali tutelati le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva devono essere espletate da una figura professionale in possesso di adeguate competenze. Per i beni immobili la progettazione è di competenza dell’architetto regolarmente iscritto all’ordine; per i beni mobili e le superfici decorate dell’architettura, nei casi in cui non sia prevista l’iscrizione a un ordine o collegio professionale, la progettazione può essere eseguita da un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa. Per le superfici dell’architettura la scheda tecnica di progetto è redatta, esclusivamente, da un restauratore di beni culturali qualificato ai sensi della normativa vigente.
Come posso verificare che un restauratore sia qualificato?
L’elenco dei restauratori di beni culturali abilitati alla professione, con i relativi settori professionali di competenza, è stilato e costantemente aggiornato dal Ministero della Cultura ed è consultabile al seguente link Elenco restauratori di beni culturali
Come si deve presentare l’istanza di autorizzazione per lavori su beni di proprietà ecclesiastica?
Le richieste di autorizzazione per lavori su beni di proprietà ecclesiastica devono essere inoltrate alla Soprintendenza tramite l’ufficio preposto della Curia competente per l’ambito territoriale. (in base all’accordo CEI – MIBAC del 2005 (DPR 78 del 26 gennaio 2005).
Come posso fare per segnalare un abuso?
I cittadini hanno facoltà di segnalare presunti abusi sui beni culturali alla Soprintendenza competente. Tutte le segnalazioni devono essere circostanziate, referenziate geograficamente, firmate e inviate via PEC alla Soprintendenza. Le segnalazioni anonime non verranno prese in considerazione.
Per quanto tempo mantengono validità le autorizzazioni monumentali in seguito al loro rilascio?
Qualora l’autorizzazione sia stata rilasciata da più di cinque anni, è necessario inviare nuovamente il progetto per consentire alla Soprintendenza di dettare prescrizioni ovvero integrare variare quelle già date in relazione al mutare delle tecniche conservative, come previsto al comma 5 dell’art 21 del D.lgs 42 del 2004.
Cosa devo fare in caso di cambio di destinazione d’uso di un bene in assenza di lavori?
In questo caso non è necessario richiedere un’autorizzazione ma è sufficiente una semplice comunicazione alla Soprintendenza.
BENI ARCHEOLOGICI
Quali sono i procedimenti relativi ai beni archeologici?
Per i procedimenti relativi ai beni archeologici consultare la seguente Scheda
VINCOLI E ALIENAZIONI
Cosa fare per avviare un procedimento di verifica d’interesse culturale di un bene di proprietà di un ente?
Per la presentazione di una richiesta di verifica di interesse culturale ai sensi dell’art. 12 del D. lgs 42/2004 è necessario che l’ente proprietario segua le istruzioni riportate al seguente link istruzioni per avviare il procedimento di “verifica dell’interesse culturale” ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.
Come fare per verificare la sussistenza di vincolo su un bene?
I decreti di tutela monumentale (c.d. vincoli diretti) vengono notificati alla proprietà e indicati per legge in ogni passaggio di proprietà a titolo oneroso o gratuito (compravendite, donazioni, successioni etc.). Nel caso la proprietà non li conservi o non ne abbia copia, li può reperire nella maggior parte dei casi presso l’Agenzia delle Entrate – Servizi di Pubblicità Immobiliare competenti sul territorio e/o tramite visura sul portale SISTER; può altresì fare richiesta alla Soprintendenza tramite la modulistica dedicata.
I decreti di tutela ex art. 45 del Codice dei Beni Culturali (c. d. vincoli di rispetto o di tutela indiretta) non prevedono l’obbligo di indicazione nei passaggi di proprietà ma sono in genere riportati nei negozi giuridici. Anch’essi possono essere reperiti presso l’Agenzia delle Entrate (v. sopra) con una ricerca per immobile;
Per una semplice verifica dell’esistenza o meno di un decreto di tutela diretta o indiretta si può consultare la Banca DATI VIR – Vincoli in Rete: come specificato nella pagina introduttiva al portale, questo sistema fa da collettore di una serie di dati disponibili su diverse banche dati del MIC relative alla tutela e salvaguardia del patrimonio culturale, senza pretesa di esaustività; VIR NON E’ un elenco di decreti di vincolo, sebbene il dato relativo al provvedimento di tutela sia tra quelli preminenti e disponibili. La banca dati è consultabile liberamente; per scaricare i provvedimenti è invece necessario autenticarsi al sistema, cfr. il collegamento ai CONTATTI.
NB: In Vincoli in Rete i decreti di tutela indiretta non sono elencati singolarmente, ma tutti attribuiti all’immobile tutelato nei confronti del quale viene esteso il provvedimento e dal quale deve essere compiuta la ricerca.
I decreti e gli ambiti di tutela ai sensi della parte III del Codice dei Beni Culturali (tutela del paesaggio) sono consultabili liberamente sulla banca dati SIBA di Regione Lombardia: non è pertanto necessario fare istanza di verifica presso la Soprintendenza, che utilizza a sua volta la medesima Banca Dati.
Cosa prevede la normativa in materia di alienazioni?
Visita la pagina Alienazioni
Quali negozi giuridici prevedono l’obbligo di denuncia alla Soprintendenza?
Tutti i negozi giuridici (atto di compravendita, dichiarazione di successione, atto di permuta, atto di donazione etc.) che riguardino beni culturali, ossia sottoposti a vincolo diretto: per i beni sottoposti a tutela paesaggistica o a tutela indiretta non è previsto alcun obbligo di denuncia.
I beni tutelati ope legis non possono essere alienati se non previa valutazione di interesse culturale (articolo 12 del Codice): in caso di esito positivo e relativa dichiarazione di interesse, i beni culturali devono essere sottoposti ad autorizzazione del Ministero come previsto dal Codice, artt. 55-58 (cfr. Pagina dedicata sul sito internet istituzionale). In caso di procedura di valutazione con esito negativo, i beni non sono beni culturali e su di essi non si applicano le disposizioni previste dal Codice dei Beni Culturali.
Quali sono i termini entro i quali va presentata la denuncia di un negozio giuridico relativo a un bene culturale?
La denuncia va inviata alla Soprintendenza competente entro 30 giorni dalla data della stipula dell’atto, come dispone il Codice, art. 59 c. 2. Trascorsi tali termini, la denuncia è considerata tardiva. Si consiglia in ogni caso di inviare la denuncia il prima possibile, provvedendo eventualmente in un secondo tempo all’invio della copia dell’atto di compravendita/successione/donazione etc.
Per quali negozi giuridici si può applicare la prelazione da parte dello Stato e degli enti pubblici territoriali?
Come stabilito dal Codice, art. 60 c. 1, i beni culturali per i quali è prevista la facoltà di prelazione sono quelli alienati a titolo oneroso; in ogni caso, come sopra, per tutti i negozi giuridici relativi ai beni culturali c’è obbligo di denuncia al Ministero.
Quali documenti devono essere inviati alla Soprintendenza per i negozi giuridici relativi ai beni tutelati?
Vanno inviate copia del negozio giuridico (atto di compravendita, dichiarazione di successione, atto di permuta, atto di donazione etc) e relativa denuncia, redatta ai sensi dell’articolo 59 c. 4 del Codice. Ulteriori informazioni sono disponibili nella pagina Alienazioni
Come conteggiare la scadenza dei termini previsti per l’esercizio della prelazione di cui agli articoli 59, 60 e 61 del Codice?
Il conteggio dei 60 giorni è continuo e non prevede pause per il mese di agosto, i giorni festivi, i ponti o altre ricorrenze. I termini partono dalla consegna e accettazione del messaggio PEC col quale vengono trasmessi la denuncia e il relativo atto.
La Soprintendenza non rilascia alcuna dichiarazione alla conclusione dei termini per l’esercizio della prelazione, perché essi sono chiaramente indicati dal Codice all’articolo 61 c. 1
Cosa succede in caso di denuncia tardiva o incompleta?
E’ sempre possibile provvedere a denunciare qualsiasi atto relativo a un negozio giuridico relativo a un bene culturale per il quale la denuncia non è stata redatta correttamente (come da articolo 59 c. 4 del Codice) o oltre i 30 giorni come riportato dal predetto articolo 59. In questi casi i termini per la prelazione salgono a 180 giorni, (cfr. Codice, art. 62 c. 4).
Tali termini, previsti per legge, non possono essere ridotti o azzerati su richiesta del notaio incaricato o delle parti coinvolte nel negozio giuridico: la Soprintendenza non può rilasciare alcuna dichiarazione o autorizzazione ad abbreviare i tempi previsti dal Codice. Per il conteggio dei 180 giorni, cfr. Quanto già riportato sopra, a proposito della scadenza di legge.