Dichiarazione di interesse culturale
La dichiarazione di interesse culturale è il provvedimento che riconosce la sussistenza dell’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante richiesto dall’art. 10, nelle cose mobili ed immobili appartenenti a privati. L’iter procedurale per tale accertamento è disciplinato dagli articoli da 13 a 16 del Codice.
La dichiarazione si basa su valutazioni di discrezionalità tecnico-amministrativa, nel perseguimento dell’interesse pubblico di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. La dichiarazione di interesse riconosce il valore intrinseco del bene, precisando le caratteristiche distintive meritevoli di tutela e le misure atte ad assicurarne la conservazione. Il provvedimento finale richiama e definisce tali elementi, comprendendo una dettagliata relazione storico-artistica completa di descrizione tecnico-scientifica degli stessi.
Il procedimento per la dichiarazione dell’interesse culturale è avviato – anche su motivata richiesta della Regione e di ogni altro Ente territoriale interessato – dal Soprintendente competente per territorio, che ne dà comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto (art. 14) e per i complessi immobiliari, anche al comune e alla città metropolitana (comma 3).
Il termine per la presentazione di eventuali osservazioni è di trenta giorni dall’avvio del procedimento.
La comunicazione comporta l’applicazione, in via cautelare, delle disposizioni di tutela di cui alla parte II del Codice (art. 14, comma 4).
Il Soprintendente cura la fase istruttoria del procedimento, a conclusione della quale il Segretariato regionale emana il provvedimento di dichiarazione di interesse culturale comprendente, per i beni immobili, le eventuali prescrizioni di tutela indiretta (art. 45).
Tale provvedimento viene notificato in via amministrativa al proprietario, possessore o detentore, già destinatario della comunicazione di avvio del procedimento.
Ove si tratti di cose soggette a pubblicità immobiliare o mobiliare, il provvedimento di dichiarazione è trascritto, su richiesta del Soprintendente, nei relativi registri ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo (art. 15).