Verifica di interesse culturale

Il procedimento di verifica di interesse culturale, disciplinato dall’art. 12 del Codice, si caratterizza per una interoperatività tra gli enti che intendono sottoporre a verifica i beni di proprietà e gli istituti di settore del Ministero preposti alla suddetta verifica e alla redazione dei provvedimenti di competenza.

Il Ministero ha attivato un sistema informativo unificato, accessibile all’indirizzo www.benitutelati.it, utilizzato obbligatoriamente dagli Enti richiedenti la verifica dei beni immobili, dal Segretariato Regionale in coordinamento con la Commissione regionale per il patrimonio culturale e dalla Soprintendenza territorialmente competente. Tale sistema consente di uniformare  e rendere più efficace la trasmissione dei dati descrittivi degli immobili, acquisire i dati in un formato unitario, ottimizzare e controllare i tempi del procedimento, con la finalità di costituire una banca dati del patrimonio culturale pubblico, conservato dal Ministero.

La procedura di verifica dell’interesse culturale prevede le seguenti fasi:

FASE 1.  Stipula degli accordi territoriali e gestione delle autorizzazioni di accesso al sistema  

  • Richiesta di accredito on-line da parte dell’Ente attraverso l’inserimento dei propri dati identificativi
  • Definizione dell’intesa tra Ente e Segretariato Regionale per concordare tempi e numerosità dei Beni da inviare
  • Comunicazione all’Ente delle password di accesso al sistema da parte del Segretariato Regionale al momento della sottoscrizione dell’intesa

FASE 2.   Immissione dei dati e invio degli elenchi

  • Inserimento dei identificativi dell’immobile
  • Formazione degli elenchi, delle schede descrittive degli immobili e della modulistica amministrativa
  • Invio al Segretariato Regionale competente la richiesta di verifica corredata dall’elenco e dalle schede descrittive degli immobili

FASE 3.   Valutazione dell’interesse ed emanazione dei provvedimenti

  • Invio delle schede descrittive alla Soprintendenza competente
  • Acquisizione dei pareri dalle Soprintendenze competente
  • Inserimento nel sistema informativo dei dati relativi alla valutazione d’interesse culturale
  • Formazione del provvedimento d’interesse
  • Notifica del provvedimento d’interesse
  • Inserimento nella banca dei dati della copia del provvedimento
  • Archiviazione elettronica dei procedimenti

FASE 4.   Consultazione della banca dati

  • Consultazione dello stato di avanzamento del procedimento
  • Consultazione degli esiti della verifica
  • Consultazione dei provvedimenti d’interesse
  • Dati identificativi dei soggetti responsabili

Il procedimento di verifica termina entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta e può concludersi:

  • con esito positivo – il bene viene definitivamente sottoposto a tutela, con  particolare riferimento  alle misure di Protezione e Conservazione, di cui al Capo III della Parte Seconda del Codice, e il relativo provvedimento è trascritto, su richiesta del Soprintendente, nei relativi registri ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore, detentore a qualsiasi titolo (art. 15, comma 2). L’alienazione è soggetta ad autorizzazione ministeriale (art. 55);
  • con esito negativo – Il bene non è più sottoposto a tutela. Nel caso di beni di proprietà dello Stato, può essere sdemanializzato, salvo che non ostino altre ragioni di pubblico interesse, e diventa liberamente alienabile.