Dichiarazione e Verifica di interesse culturale

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio, nel definire i beni culturali, per i quali si riconosce la presenza di interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, distingue, tra:

  • Beni  di proprietà pubblica (Stato, Regioni e altri enti pubblici territoriali, nonché persone giuridiche private senza fine di lucro, enti ecclesiastici), opere di autore non più vivente e aventi più di settanta anni (beni immobili) o cinquanta anni (beni mobili), per i quali le disposizioni di tutela si attuano ope legis fino alla Verifica di sussistenza dell’interesse culturale (art. 10, comma 1);
  • Beni di proprietà privata per i quali sia intervenuta la Dichiarazione di interesse (art. 10, comma 3).

I procedimenti di Verifica dell’interesse culturale (art. 12) e di Dichiarazione dell’interesse culturale (art. 13 e sgg.) coinvolgono in via istruttoria la Soprintendenza, con provvedimento finale di competenza del Segretariato Regionale.

Ai sensi del DPCM 169/2019 (Regolamento di organizzazione del Ministero), la Soprintendenza “istruisce e propone alla competente Commissione regionale per il patrimonio culturale i provvedimenti di verifica o di dichiarazione dell’interesse culturalele prescrizioni di tutela indiretta…”, la Commissione regionale per il patrimonio culturale, “verifica la sussistenza dell’interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell’articolo 12 del Codice” e “dichiara, su proposta delle competenti Soprintendenze di settore, l’interesse culturale delle cose, a chiunque appartenenti, ai sensi dell’art. 13 del Codice” (art. 41, c. 1, let. l e art. 47, c. 2, lett. a) e b)).

Avverso il provvedimento conclusivo della verifica di cui all’art. 12 o della dichiarazione di cui all’art. 13 è ammesso ricorso al Ministero, per motivi di legittimità e di merito, entro trenta giorni dalla notifica stessa.

Il Ministero, a sua volta, decide sul ricorso entro il termine di novanta giorni (art. 16).


Responsabile: Fulvio Alfredo Bodini