Contributi ed erogazioni liberali
Erogazioni liberali destinate ai beni culturali e allo spettacolo
Le erogazioni liberali sono liberalità in denaro a favore del settore pubblico o del settore privato no profit che possono costituire fiscalmente, a seconda della tipologia del soggetto erogatore, oneri deducibili dal reddito (imprese) o oneri detraibili dall’imposta sul reddito (persone fisiche e enti non commerciali).
Il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 recante disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 27.12.2011 – Supp. Ordinario n. 276, ha introdotto significativi cambiamenti relativi alle erogazioni liberali a favore della cultura, in particolare:
l’art. 40, comma 9) prevede una riduzione degli adempimenti amministrativi per le imprese e per i cittadini che intendono effettuare erogazioni liberali a favore dei beni ed attività culturali ai sensi dagli articoli 15, comma 1, lettere g) ed h) e art. 100 comma 2, lettere e) ed f) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e smi.
La documentazione e le certificazioni attualmente richieste sono sostituite da un’apposita dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà;
l’art. 42, comma 9) prevede che le somme elargite da soggetti pubblici e privati, per fini rientranti nei compiti istituzionali del Ministero per i beni e le attività culturali, siano riassegnate, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze al Ministero della Cultura.
Interventi finanziari del Ministero a favore del proprietario, possessore o detentore del bene culturale
Ai sensi dell’articolo 31, comma 2) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e smi, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, il Ministero ha facoltà di concorrere alla spesa sostenuta dal proprietario, possessore o detentore per l’esecuzione del restauro e degli altri interventi conservativi sui beni culturali.
L’ammissione dell’intervento – preventivamente autorizzato – ai contributi statali previsti dall’articolo 31 e ss. è disposta dagli organi del Ministero in base all’ammontare delle risorse disponibili, determinate annualmente con decreto ministeriale, adottato di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.
Ai sensi degli articoli 35 e 36 del Codice, il contributo è concesso a lavori ultimati e collaudati, oppure in acconti sulla base degli stati di avanzamento dei lavori regolarmente certificati, per un ammontare non superiore alla metà della spesa effettivamente sostenuta, fatti salvi gli interventi di particolare importanza, o per beni in uso o godimento pubblico, per i quali il Ministero può contribuire fino all’intero ammontare.
Il proprietario, possessore o detentore invia la richiesta di ammissibilità al contributo (vedi allegati) alla Soprintendenza nel cui territorio si trova il bene culturale, oltre ai documenti già presentati per la richiesta di autorizzazione del progetto di intervento conservativo ai sensi dell’articolo 21 del Codice. La Soprintendenza indica gli interventi ammissibili a finanziamento statale, ne quantifica l’importo ed emana l’atto con cui viene dichiarata l’ammissibilità.
Dopo la sospensione a seguito dell’entrata in vigore della spending review nell’agosto 2012, la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), articolo 1, comma 314) ha disposto la riapertura dei termini per la concessione dei contributi ex articolo 31 e 35 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e smi a decorrere dal 1° gennaio 2019, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l’anno 2019 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020.
Approfondimento normativo: TUIR-Testo Unico delle Imposte sui Redditi
Responsabile: Alberto Ruggeri